Art. 1.

      1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione»;

          b) il terzo comma è abrogato.